giovedì 24 maggio 2012

La Corte Costituzionale


§1. LA CORTE COSTITUZIONALE COME ORGANO
La Corte Costituzionale è un organo collegiale che esercita la funzione di garanzia costituzionale. Essa, cioè, verifica che gli altri organi, nell’esercizio delle proprie funzioni, agiscano nel rispetto della Costituzione.

§2. COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale è composta da 15 membri,  che vengono definiti “giudici costituzionali”. Essi, per la delicatezza delle funzioni svolte, devono avere altissime competenze in materia giuridica e perciò possono essere scelti solo tra:
  • magistrati delle giurisdizioni superiori
  • professori ordinari di università in materie giuridiche
  • avvocati (dopo 20 anni di esercizio della professione).
Essi vengono nominati:
  • per 1/3 dalle supreme magistrature;
  • per 1/3 dal Parlamento in seduta comune (con votazione a maggioranza qualificata);
  • per 1/3 dal P.d.R. (si tratta di un atto sostanzialmente presidenziale, nel quale cioè il P.d.R. decide in piena autonomia)
Ogni giudice è nominato per un mandato di 9 anni, decorrenti dal giorno del giuramento, e non è rieleggibile né prorogabile. Anche la lunghezza del mandato, superiore a quella di ogni altro mandato elettivo previsto dalla Costituzione, ha lo scopo di assicurare l'indipendenza dei giudici, in particolare dalle istituzioni politiche.
Al proprio interno i giudici costituzionali eleggono il Presidente della Corte Costituzionale, che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, salvo la scadenza del suo mandato di giudice costituzionale.
Per assicurare al massimo l’indipendenza della Corte costituzionale, i giudici costituzionali godono delle stesse immunità politiche dei parlamentari e la loro carica è incompatibile con qualunque altra carica o attività professionale.
La sede della Corte costituzionale è il Palazzo della Consulta a Roma.

 
§3. LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale esercita le proprie funzioni attraverso un giudizio che può riguardare:
  1. la costituzionalità delle leggi;
  2. i conflitti di attribuzione tra gli organi;
  3. le accuse al P.d.R. di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  4. la ammissibilità del referendum.

§4. IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI
La funzione più importante riguarda il giudizio di costituzionalità delle leggi, cioè la verifica che un atto di  legge (del Parlamento, del Governo o delle Regioni) non sia in contrasto con la Costituzione.
Il giudizio di costituzionalità può iniziare in due modi:
  • impugnativa diretta: da parte dello Stato contro le Regioni o viceversa, quando si ritiene che una legge statale o regionale superi l’ambito assegnatole dalla Costituzione;
  • impugnativa incidentale: quando, nel corso di un processo, una delle parti o il giudice ritiene che una legge, ritenuta fondamentale ai fini della decisione, sia in contrasto con la Costituzione.
In entrambi i casi di impugnativa, la Corte decide con sentenza, che può essere:
  1. di rigetto: quando la Corte ritiene che la norma impugnata non è in contrasto con la Costituzione (la questione, però, può essere riproposta alla Corte, che può modificare la propria decisione);
  2. di accoglimento: quando la Corte ritiene che la normativa impugnata è in contrasto con la Costituzione. In questo caso la norma viene annullata e “cancellata” dall’ordinamento giuridico. L’annullamento della norma per incostituzionalità ha effetto dal giorno della sua emanazione, cioè si deve considerare come se la norma non fosse mai stata emanata, proprio perché, essendo contraria alla Costituzione, era “sbagliata” dalla sua origine.
L’annullamento della norma ha effetto anche sui processi in corso, ad eccezione di quelli definiti con sentenza passata in giudicato.

§5. IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA GLI ORGANI
È possibile che nell’esercizio delle proprie funzioni, due organi si trovino in conflitto di attribuzioni, cioè si trovino in disaccordo su quale dei due ha competenza a esercitare una funzione e sui limiti assegnati dalla Costituzione.
Il conflitto può essere
  • positivo, se entrambi gli organi affermano di avere quella specifica competenza;
  • negativo, se entrambi gli organi negano di avere quella specifica competenza.
Il conflitto può nascere tra organi dello Stato, tra Stato e Regioni, tra Regioni.
Poiché la Corte è il massimo interprete della Costituzione, spetta ad essa risolvere il conflitto e decidere con sentenza a quale organo spetta il potere contestato ed entro quali limiti lo può esercitare.

§6. IL GIUDIZIO PENALE
Questa competenza riguarda il giudizio sulle accuse al P.d.R. di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
In questo caso la Corte agisce come Alta corte di Giustizia e deve essere integrata, nella sua composizione, da 16 giudici estratti a sorte da un elenco di cittadini con i requisiti per l’eleggibilità a senatore. L’elenco è compilato ogni 9 anni da Parlamento in seduta comune.
Il P.d.R. viene messo in accusa dal Parlamento in seduta comune, che approva un atto di accusa, nel quale sono elencate le imputazioni e le ragioni che le sostengono.
Il procedimento di fronte alla Corte costituzionale è un vero e proprio processo penale.
La Corte decide con sentenza definitiva (cioè non impugnabile) e la pena può raggiungere il limite massimo dell’ergastolo.

§7. IL GIUDIZIO SULL’AMMISIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO
Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta, con il quale il corpo elettorale viene chiamato a decidere se abrogare (cioè eliminare) un atto con valore di legge.
Esso può essere richiesto da
  • 5 consigli regionali
  • 500.000 elettori, mediante una raccolta di firme da parte del comitato promotore del referendum.
Per l’art. 75 Cost. il referendum  non può mai avere ad oggetto:
  1. leggi tributarie
  2. legge di bilancio
  3. leggi di ratifica dei trattati internazionali
  4. leggi che stabiliscono l’amnistia o l’indulto.
La Corte Costituzionale decide sulla ammissibilità del referendum in via preventiva rispetto al suo svolgimento.
Se la Corte decide che la legge, per la quale è stato richiesto il referendum, rientra tra quelle elencate nell’art. 75, il voto referendario non è ammesso.



giovedì 3 maggio 2012

Il Presidente della Repubblica

§1.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COME ORGANO
Il Presidente della Repubblica (P.d.R.) è l’unico organo monocratico (cioè costituito da una sola persona) dell’ordinamento costituzionale italiano.
Egli è il Capo dello Stato ed esercita 2 funzioni essenziali:
  1. è garante della Costituzione, coordinando l’attività degli altri organi costituzionali;
  2. rappresenta l’unità nazionale, in quanto deve agire in modo da rafforzare il sentimento della solidarietà nazionale.
La funzione del P.d.R. non è politica, nel senso che egli non deve parteggiare per nessun partito politico (né di maggioranza, né di opposizione), ma deve rimanere “super partes”, cioè imparziale.

§2. VICENDE DELLA CARICA
Può essere eletto P.d.R. ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici.
Il P.d.R. viene eletto dal Parlamento in seduta comune alla presenza dei delegati regionali: 3 per ogni Regione, ad eccezione della Val d’Aosta che ne ha 1 soltanto. La presenza dei delegati regionali fu voluta dai costituenti, per sottolineare che il P.d.R. non è organo di estrazione politica, ma deve rappresentare tutto il popolo italiano.
Per l’elezione non sono previste specifiche candidature, anche se in genere i partiti politici arrivano a una sorta di accordo su cui orientare le proprie scelte.
La votazione avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 nelle prime 3 votazioni, e la maggioranza assoluta (metà + 1 degli aventi diritto) nelle successive.
Dopo l’elezione il P.d.R. presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. In quell'occasione pronuncia anche un messaggio di insediamento, in cui riassume la concezione della propria funzione e segnala le più gravi e urgenti necessità del Paese.
La carica del P.d.R. dura 7 anni e viene definita mandato. Se nel corso del mandato il P.d.R. non può svolgere temporaneamente i suoi compiti (es. per malattia, viaggio all'estero, ecc.), viene sostituito dal Presidente del Senato (impedimento temporaneo). In caso di impedimento permanente (per morte, dimissioni,ecc.) il Presidente della Camera deve indire le nuove elezioni entro 15 giorni.
Al termine del mandato, il P.d.R. può essere rieletto (anche se questa circostanza si è verificata solo una volta), altrimenti diventa senatore a vita di diritto.
La residenza ufficiale del P.d.R. è il Palazzo del Quirinale a Roma.

§3 I POTERI DEL P.d.R.
L’elenco dei poteri del P.d.R. è contenuto nell’art. 87 Cost. Egli esplica tutte le sue funzioni in relazione agli altri organi.
In relazione al potere legislativo il P.d.R.: indice nuove elezioni, può sciogliere anticipatamente le Camere, nomina i cinque senatori a vita per merito, promulga le leggi, proclama l’esito dei referendum, ecc.
In relazione al potere esecutivo il P.d.R.: nomina il Presidente del Consiglio e, su indicazione di quest’ultimo, i Ministri, autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi, emana i decreti legge, accredita i diplomatici degli stati esteri, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e ha il comando delle forze armate, ecc.
In relazione al potere giudiziario il P.d.R.: è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), concede la grazia ai detenuti (per motivi umanitari o di interesse pubblico), nomina cinque giudici costituzionali.

Gli atti del Pd.R. si distinguono in formali e sostanziali:
  1. atti formalmente presidenziali: sono atti dei quali il P.d.R. non assume alcuna decisione autonoma (es. indizione di nuove elezioni, ratifica di trattati internazionali), poiché sono stati decisi e deliberati da altri organi;
  2. atti sostanzialmente presidenziali: sono atti decisi e assunti in via autonoma dal P.d.R. (es. nomina dei senatori a vita, presidenza del Consiglio Superiore Magistratura, invio di messaggi alle Camere o alla nazione).

§4. LA RESPONSABILITÀ DEL P.d.R.
Il P.d.R. non è (giuridicamente) responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e tutti i suoi atti devono portare la controfirma del Presidente del Consiglio e del ministro proponente competente per materia, che si assumono la responsabilità dell'atto stesso
Il P.d.R. è penalmente responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo in caso di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
Il reato di alto tradimento si verifica quando il Capo dello Stato rivela segreti, specialmente di natura militare, a potenze nemiche, mettendo in pericolo la sicurezza nazionale.
Il reato di attentato alla Costituzione si attua attraverso una violazione delle norme costituzionali allo scopo di sovvertire per vie illegali l'ordinamento costituzionale.
In questi casi il P.d.R. viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e viene giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione allargata (cioè integrata da 16 cittadini estratti a sorte da un elenco compilato ogni nove anni dal Parlamento).

giovedì 15 marzo 2012

Il Governo


§1. IL GOVERNO COME ORGANO
Il Governo è il più “forte” degli organi costituzionali. Dispone direttamente del comando sulla Pubblica Amministrazione e quindi sulla forza pubblica e può prendere decisioni rapide, perché è un organo ristretto e politicamente omogeneo.
Il Governo è un organo complesso costituito dal Presidente del consiglio e dai Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri.
Il Governo svolge 3 funzioni fondamentali: di indirizzo politico, normativa, amministrativa.

§2. LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione di un nuovo Governo si attua quando il precedente ha presentato le dimissioni per:
  1. nuove elezioni politiche
  2. voto di sfiducia
  3. una  “crisi di Governo”.
La nomina del nuovo Governo avviene attraverso varie fasi:
  1. consultazioni del Presidente della Repubblica con i massimi esponenti politici per identificare la persona che raccolga il massimo consenso parlamentare;
  2. conferimento dell’incarico e accettazione con riserva da parte del Presidente del consiglio “incaricato”, il quale deve verificare se potrà ottenere o meno il voto di fiducia del Parlamento sul programma politico che intende attuare;
  3. scioglimento della riserva e presentazione della lista dei Ministri;
  4. nomina del Presidente del consiglio e dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica e giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione;
  5. presentazione del programma di Governo in Parlamento entro 10 giorni dalla nomina;
  6. voto di fiducia (per appello nominale) sul programma di Governo.
Se il Governo:
  1. ottiene il voto di fiducia della maggioranza dei parlamentari di entrambe le Camere, comincerà concretamente a governare e il suo mandato potrà durare al massimo quanto dura la legislatura;
  2. non ottiene la fiducia iniziale (o nel corso della sua carica ottiene un voto di sfiducia), dovrà obbligatoriamente dimettersi e si dovrà ricominciare con la procedura di nomina.
Se nessun Governo riesce ad ottenere la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica dovrà procedere allo scioglimento anticipato delle Camere e a indire nuove elezioni politiche.

Fino a che non viene nominato un nuovo Governo da parte del P.d.R., il precedente Governo dimissionario resta in carica per svolgere l’ordinaria amministrazione.

§3. LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO 
Il Governo è un organo complesso costituito dal Presidente del consiglio e dai Ministri, che insieme formano il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del consiglio ha una posizione di preminenza. Egli:
  1. determina  la  politica da attuare
  2. sceglie i Ministri (che sono nominati dal Presidente della Repubblica)
  3. dirige e coordina tutta l’attività del Governo.
Le dimissioni del Presidente del consiglio determinano le dimissioni dell’intero Governo.

I Ministri coadiuvano Presidente del consiglio nell’attuazione del programma politico nell’ambito delle proprie competenze.
I Ministri si dividono tradizionalmente in due gruppi:
  1. Ministri con portafoglio: sono i capi di un Ministero (cioè di un apparato della Pubblica Amministrazione), gestiscono un proprio bilancio, hanno competenze politiche e amministrative (es. Ministro dell’istruzione, della difesa, ecc.);
  2. Ministri senza portafoglio: non hanno alle proprie dipendenze uno specifico ministero, non hanno capacità autonoma di spesa, svolgono funzioni essenzialmente politiche (es. Ministro per l’attuazione del programma, delle pari opportunità, ecc.)

I Ministri sono affiancati dai Sottosegretari. Essi coadiuvano il Ministro, esercitano i compiti a loro delegati, possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
I Sottosegretari decadono automaticamente in caso di dimissioni del Ministro di riferimento.

Il Consiglio dei Ministri è l’organo collegiale che definisce la politica generale del Governo. Esso approva gli atti normativi (decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti governativi).

I membri del Governo hanno una duplice responsabilità:
  1. responsabilità politica: il Governo risponde dell’attuazione del programma politico di fronte al Parlamento, che in ogni momento può revocare la fiducia;
  2. responsabilità penale: i Ministri sono personalmente responsabili per i reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni e sono giudicati dal “Tribunale per i ministri”, previa autorizzazione a procedere del Parlamento.
§4. LE FUNZIONI DEL GOVERNO  
Il Governo svolge tre funzioni:
  1. funzione di indirizzo politico: il Governo stabilisce fini, obiettivi, strumenti della politica dello Stato, sia interna che estera;
  2. funzione amministrativa (o esecutiva): il Governo è a capo della Pubblica Amministrazione e ha ampi poteri di amministrazione nel rispetto della legge.
  3. funzione normativa (o legislativa) : il Governo può creare norme giuridiche ed astratte nei seguenti termini:
  • decreti-legge (art. 77 Cost.): sono emanati solo in casi straordinari di necessità ed urgenza; devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perdono efficacia sin dall’inizio;
  • decreti legislativi ( art. 76): sono emanati dal Governo dietro legge di delega del Parlamento, che fissa gli obiettivi e i limiti generali;
  • regolamenti: sono norme di 2° grado (cioè non possono essere mai in contrasto con la legge) e hanno come scopo fondamentale l’attuazione o l’integrazione di norme di legge.


§5. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La Pubblica Amministrazione (P.A.) è l’insieme degli uffici pubblici, che erogano servizi alla collettività (es. scuole, ospedali, trasporto pubblico, ecc).
La P.A. deve svolgere i suoi compiti con efficienza e imparzialità, cioè in modo di raggiungere il miglior risultato al costo minore e senza favoritismi.


§6. GLI ORGANI AUSILIARI E DI CONTROLLO 
Per adempiere al meglio le proprie funzioni, il Governo si avvale dei seguenti organi ausiliari e di controllo:
  1. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che è un organo di consulenza, che esprime pareri non vincolanti su richiesta del Governo e delle Regioni;
  2. Consiglio di Stato, che è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e giudica in 2° grado sui ricorsi contro le sentenze del TAR;
  3. Corte dei conti, che esercita una funzione di controllo di legittimità e di regolarità contabile sugli atti amministrativi.

venerdì 17 febbraio 2012

Il Parlamento

§1. IL PARLAMENTO COME ORGANO
Nell’organizzazione costituzionale dello Stato italiano il Parlamento è un organo di fondamentale importanza: infatti da un lato è l’unico organo politico che “riceve” la sovranità direttamente dal corpo elettorale, dall’altro dalle decisioni prese in Parlamento dipendono in larga misura gli altri organi costituzionali (Governo: fiducia; Presidente della Repubblica: elezione/messa in stato di accusa; Corte costituzionale: nomina di 5 giudici).
Il Parlamento è l’organo costituzionale attraverso il quale si forma e si esprime la suprema volontà normativa dello Stato. Esso, infatti, esercita la funzione legislativa, cioè la funzione di creare norme di legge generali e astratte.
Il Parlamento è diviso in due camere:
1) Camera dei Deputati (con sede a Montecitorio) costituita da 630 deputati (tutti elettivi);
2) Senato della Repubblica (con sede a Palazzo Madama) costituito da 315 senatori elettivi + i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.).

§2. IL BICAMERALISMO PERFETTO
In Italia vige il bicameralismo perfetto, nel senso che le due Camere sono su un piano di perfetta parità giuridica e politica, avendo entrambe gli stessi poteri per assicurare una maggiore ponderazione e più ampia riflessione politica.

§3. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Le Camere si riuniscono e svolgono la propria attività separatamente, tranne in 6 casi tassativi nei quali è prevista la deliberazione in seduta comune. Tali casi sono:
  1. elezione del Presidente della Repubblica (a. 83);
  2. giuramento del P.d.R. (a. 91);
  3. messa in stato di accusa del P.d.R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione (a. 90);
  4. elezione di un terzo dei membri (8) del C.S.M. (a. 104);
  5. elezione di un terzo dei giudici (5) della Corte Costituzionale (a. 135, c. 1°);
  6. compilazione dell’elenco di cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggregati, che devono intervenire nei giudizi di accusa contro il P.d.R. davanti alla Corte Costituzionale (a. 135, c. 7°).
§4. ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO
L’organizzazione interna e il funzionamento di ciascuna Camera sono disciplinati dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, che sono votati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta (art. 64, c. 1°).

Ciascuna Camera elegge a maggioranza qualificata il proprio Presidente, che presiede la rispettiva Camera, dirige i lavori parlamentari, ed è dotato di attribuzioni costituzionali proprie (es. potere di convocazione straordinaria della Camera: a. 62; diritto di essere consultato dal P.d.R. prima di sciogliere la Camera: a. 88). Per lo svolgimento dei suoi compiti il Presidente è affiancato da vari Vicepresidenti.

All’interno di ciascuna Camera sono presenti le commissioni e i gruppi parlamentari.
Le commissioni parlamentari sono costituite in proporzione a ciascuna forza politica presente in Parlamento e sono:
  1. permanenti, quando hanno il compito di esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere per farne relazione all’Assemblea che deve approvarli (commissioni in sede referente); nei casi previste dai Regolamenti parlamentari possono procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge (commissioni in sede deliberante)
  2. speciali quelle costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse (es. Commissioni di inchiesta, a. 82);
Le commissioni bicamerali o miste sono formate da deputati e senatori e possono essere sia speciali sia permanenti. Esse hanno lo scopo di assicurare l’unitario esercizio del potere parlamentare in delicate e controverse materie (es. vigilanza sui servizi radiotelevisivi, riforme istituzionali).

I gruppi parlamentari sono costituiti da parlamentari (minimo 20 deputati/10 senatori) appartenenti ad uno specifico partito o con lo stesso orientamento politico. Tutti i parlamentari devono dichiarare, entro 2 giorni dalla prima seduta successiva alla loro elezione, a quale gruppo intendono iscriversi (infatti l’elezione nelle liste di un partito non comporta l’automatica iscrizione al rispettivo gruppo). In mancanza di scelta, essi vengono iscritti d’ufficio al gruppo misto.
I gruppi parlamentari rappresentano i partiti politici all’interno del Parlamento e sono destinatari del finanziamento pubblico.

§5. FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
La durata di ciascuna Camera è detta legislatura ed è normalmente di 5 anni, salvo scioglimento anticipato, (a. 88) o proroga in caso di guerra (a. 60).
Lo scioglimento delle Camere avviene per due motivi fondamentali:
  1. scadenza della legislatura (scioglimento fisiologico);
  2. quando è impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento o si sia creato un insanabile contrasto politico tra le due Camere (scioglimento anticipato).
Lo scioglimento avviene con atto del P.d.R. (a. 88), che non può procedere allo scioglimento anticipato nel "semestre bianco" (ultimi 6 mesi del suo mandato).

Lo svolgimento dei lavori parlamentari è disciplinato da varie regole e princìpi. I più importanti riguardano: 
  1. pubblicità dei lavori: per consentire il controllo dell’attività parlamentare da parte della pubblica opinione è stabilita la pubblicità delle sedute (salvo che sia deliberata la segretezza, a. 64), e la pubblicazione dei resoconti parlamentari;
  2. maggioranza: le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza (cosiddetto quorum) (a. 64). La maggioranza può essere: assoluta se il quorum è calcolato tenendo conto di tutti i componenti l'assemblea, relativa se il quorum è calcolato tenendo conto solo dei presenti; semplice, quando viene richiesta la metà più uno, qualificata quando è richiesta una percentuale maggiore (es. per l'elezione del P.d.R. nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di 2/3, a. 83, c. 3°);
  3. votazioni: la regola generale è lo scrutinio palese, che si attua attraverso a) appello nominale; b) divisione nell’aula; c) voto elettronico. Lo scrutinio segreto si attua per le votazioni riguardanti persone e, se ne viene fatta richiesta, per le votazione sui diritti fondamentali (es. salute, famiglia, libertà, ecc.), mentre è espressamente vietato per le votazioni in materia finanziaria e di bilancio.
§6. LA CARICA DI PARLAMENTARE
La carica di parlamentare si acquisisce in tre modi:
  1. elezione da parte del corpo elettorale;
  2. di diritto, per gli ex P.d.R., i quali, alla scadenza del mandato, diventano senatori a vita (a. 59, c. 1°);
  3. per nomina del P.d.R. a senatore a vita di “cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (a. 59, c. 2°).
Per l'elezione al Parlamento, è necessario possedere l’elettorato passivo, cioè:
  1. essere cittadino italiano;
  2. essere nel pieno possesso di diritti civili e politici;
  3. aver compiuto 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato.

Per garantire nel modo più completo l’indipendenza del parlamentare la Costituzione prevede una serie di "prerogative" relative al divieto di mandato imperativo, all’immunità e all’indennità economica (artt. 67-69 Cost.).
  1. Ogni parlamentare deve sempre agire per il bene supremo di tutta la collettività e senza accettare incarichi o istruzioni per lo svolgimento delle sue funzioni (divieto di mandato imperativo, art. 67).
  2. I parlamentari hanno una speciale protezione giuridica, definita “immunità parlamentare” (art.68), che si divide in immunità penale, poichè i parlamentari non sono penalmente responsabili per le opinioni date ed i voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni (comma 1) e immunità processuale, essendo necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza per provvedimenti preventivi limitativi della libertà personale (comma 2).
  3. L’indennità (a.69) è fissata per legge e serve a garantire l’indipendenza ed il decoro del parlamentare e l’accesso alla carica anche alle persone meno abbienti.

§7. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO
Il Parlamento esercita due funzioni fondamentali: legislativa  e di indirizzo politico.
Il Parlamento esercita la funzione legislativa, approvando le leggi, ordinarie e costituzionali.
Il Parlamento esercita la funzione di indirizzo politico, cioè di impulso e orientamento delle scelte politiche del paese, attraverso vari atti, tra i quali i più importanti sono le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni (di fiducia e sfiducia).

§8. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO
L'approvazione delle leggi ordinarie passa attraverso un complesso procedimento legislativo (cosiddetto iter), che si divide in 4 fasi sequenziali: iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione, pubblicazione.
  1. Iniziativa: consiste nella presentazione di un progetto di legge diviso in articoli alla Presidenza di una delle due Camere. L'iniziativa spetta a: Governo (in questo caso si parla di "disegno di legge"), ciascun parlamentare; 50.000 cittadini (iniziativa di legge popolare); C.N.E.L.; Consigli regionali.
  2. Discussione e approvazione: il progetto di legge viene discusso nella Commissione permanente competente per materia, che nomina un relatore che relaziona all'Assemblea, la quale ripete la discussione e vota la proposta di legge, articolo per articolo e sull'intero testo (procedimento in sede referente). La Camera, per accelerare i tempi, può decidere che la discussione e la votazione avvengano in Commissione  (procedimento in sede deliberante), tranne nei casi di disegni di legge costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 
  3. La proposta di legge, una volta approvata, passa all’altro ramo del Parlamento per ripetere la fase (tale passaggio da una Camera all’altra è detto navetta).
  4. Promulgazione: quando la legge è stata approvata da entrambe le Camere nello stesso identico testo, essa deve essere promulgata entro 1 mese dal Presidente della Repubblica. Con tale atto il P.d.R. controlla la costituzionalità della legge, la firma (insieme con il Presidente del Consiglio, il Guardasigilli e il Ministro competente), ordina a tutti il rispetto della legge stessa. Il P.d.R. può rifiutarsi una volta sola di promulgare la legge, rinviandola con messaggio motivato alle Camere (potere di veto sospensivo).
  5. Pubblicazione: affinchè tutti siano in grado di conoscere e rispettare la nuova legge, questa, entro 30 giorni dalla promulgazione, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
  6. Essa entra in vigore (cioè diventa obbligatorio per tutti rispettarla, indipendentemente dall'effettiva conoscenza) dopo 15 giorni (vacatio legis).
§9. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO COSTITUZIONALE
Dato il carattere rigido della nostra Costituzione, per poter modificare la stessa non è sufficiente un qualunque atto legislativo, ma è indispensabile una legge costituzionale, che, nella gerarchia delle fonti del diritto, ha lo stesso valore della Costituzione.
Le leggi costituzionali devono essere approvate con il procedimento aggravato stabilito nell'art. 138 Cost.
La differenza sostanziale rispetto al procedimento legislativo ordinario riguarda la Fase 2: Discussione e approvazione, per i seguenti punti:
  1. Il procedimento deve obbligatoriamente svolgersi in sede referente (discussione in Commissione, votazione in Assemblea plenaria). 
  2. Ciascuna Camera deve votare lo stesso testo due volte e le 2 votazioni devono avvenire a distanza di almeno 3 mesi l'una dall'altra.
  3. se nella seconda votazione ciascuna Camera approva la elegge con una maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti, si passa alle fasi 3 (promulgazione) e 4 (pubblicazione).
  4. se nella seconda votazione si raggiunge una maggioranza inferiore ai 2/3, la legge non viene promulgata ma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso: 
  • entro 3 mesi dalla pubblicazione, 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono chiedere  un referendum confermativo, con il quale i cittadini sono chiamati a esprimere il proprio consenso all'entrata in vigore di una legge costituzionale: se la maggioranza dei voti espressi è per il "sì", la legge viene promulgata dal P.d.R. e ripubblicata definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale;
  • se entro 3 mesi dalla pubblicazione non viene fatta richiesta di referendum, la legge si intende tacitamente accettata dai cittadini e perciò viene promulgata dal P.d.R. e ripubblicata definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale per la successiva entrata in vigore.
§10. LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO
Il Parlamento esercita anche la funzione di indirizzo politico, cioè di determinazione degli obiettivi politici del Paese e degli strumenti più adatti per realizzare tali obiettivi.
Tale funzione si manifesta essenzialmente nel rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo attraverso tre  atti:
  1. interpellanza: è una domanda orale con cui si si chiedono i motivi della condotta del Governo e gli intendimenti futuri;
  2. interrogazione: è una domanda scritta, in cui si chiede al Governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti;
  3. mozione: è un invito motivato a votare a favore del Governo (mozione di fiducia) o contro di esso (mozione di sfiducia).







venerdì 20 gennaio 2012

Il corpo elettorale

Il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini che hanno l’elettorato attivo, cioè hanno la maggiore età e hanno il diritto di voto.
Esso esercita la sovranità popolare in due modi:
  1. indirettamente: attraverso l’elezione dei rappresentanti al Parlamento (democrazia indiretta o rappresentativa);
  2. direttamente: attraverso il referendum,l’iniziativa di legge popolare, le petizioni, la richiesta di referendum (democrazia diretta).

Il voto (art. 48) è libero, segreto, uguale e personale.
Esso è un diritto ma è anche un dovere civico (ma non è prevista alcuna sanzione se non viene esercitato).

Per l’esercizio del voto sono previste due diverse età:
  1. 18 anni per l’elezione alla Camera dei Deputati, per le elezioni amministrative ed europee, per il referendum;
  2. 25 anni per l’elezione al Senato.

Il Referendum (art. 75) è un istituto di democrazia diretta, con il quale il corpo elettorale è chiamato a decidere se abrogare (cioè eliminare) una legge già esistente.
Esso può essere richiesto da 5 consigli regionali o da 500.000 elettori.
Sulla sua ammissibilità decide la Corte Costituzionale. Non può mai avere ad oggetto: leggi di carattere fiscale, legge di bilancio, leggi di ratifica dei trattati internazionali, leggi che stabiliscono l’amnistia o l’indulto.
Il referendum è valido se partecipano alla consultazione il 50%+1 degli elettori aventi diritto.
Esso è efficace (cioè ha come effetto l’abrogazione della legge) se i “sì” (all’abrogazione) raggiungono il 50%+1 dei voti espressi.

Diverso dal referendum abrogativo è il referendum confermativo, con il quale i cittadini sono chiamati a esprimere il proprio consenso all'entrata in vigore di una legge costituzionale, che in seconda seduta sia stata approvata da una maggioranza inferiore a 2/3 dei componenti di una o entrambe le Camere (art. 138).